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Fonte Nuova – Fave, vietato venderle sfuse e senza avvisi: rischio di multe salate per commercianti e agricoltori

immagine di Freepik

Ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati, il favismo è determinato da un’alterazione genetica che codifica l’anomalia strutturale dell’enzima glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (deficit di G6PD), con il risultato della rottura dei globuli rossi e conseguente crisi emolitica. La crisi emolitica, nei diversi casi e a seconda delle diverse gravità, si caratterizza con manifestazione sintomatiche progressive che vanno dall’astenia intensa fino ad un quadro clinico di estrema gravità, che può determinare anche il coma e l’arresto cardiaco.

I soggetti affetti dal predetto deficit di G6PD, nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi emolitica, non solo se esposti alla ingestione di fave, anche alla sola percezione dell’odore delle medesime ed alla inalazione del loro polline durante il periodo dell’inflorescenza. È stata rilevata la presenza di cittadini affetti da favismo, aventi abituale domicilio nell’ambito del territorio del Comune di Fonte Nuova.

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Per questo il Comune ha ordinato che la vendita di fave, ove avvenga nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all’ingrosso, nel mercato comunale, nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purché le stesse siano preconfezionate in sacchetti opportunamente sigillati e dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime 30×40 cm, contenenti la seguente dicitura: “IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO IN VENDITA FAVE FRESCHE”;

Ai gestori di attività in cui si procede alla somministrazione di alimenti, DI PROVVEDERE alla apposizione di cartelli di dimensioni minime 30×40 con la seguente dicitura “AVVISO PER I CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO: IN QUESTO ESERCIZIO SI SOMMINISTRANO FAVE”;

Che eventuali colture di fave in atto: nelle zone ricadenti nel raggio di 300 mt. in linea d’aria da ogni istituzione scolastica pubblica e privata di ogni ordine e grado, comprese asili nido e scuole materne, presidi ospedalieri, residenze sanitarie assistenziali, case famiglia, da tutti gli edifici pubblici, centri sportivi, chiese, uffici postali; Nelle zone ricadenti nel raggio di 300 mt in linea d’aria dalle abitazioni di persone affette da carenza dell’enzima G6PDH site nelle seguenti vie:

  • Via Cimabue, 4;
  • Via dei Pini, 72;
  • Via 2 Giugno, 34;
  • Via Ludovico Ariosto, 6;
  • Via Ludovico Ariosto, 11;
  • Via Santa Lucia,118;
  • Via della Torre, 81;
  • Via Toscana, 13;
  • Via Giacomo Leopardi, 64;
  • Via Giuseppe Ungaretti, 35

    dovranno essere eliminate immediatamente e comunque non oltre giorni sette dalla data di affissione pubblica della presente ordinanza. L’inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita con l’applicazione della sanzione di € 50,00 ai sensi del D. lgs. 267/2000 e qualora si ravvisino gli estremi di reato si darà luogo all’applicazione delle disposizioni dell’art. 650 del C.P. I cittadini affetti da favismo possono darne segnalazione per il tramite del medico di base o di medico specialista o di medico dei servizi della ASL, presentando richiesta documentata
    al servizio per l’Igiene Pubblica ed Ambientale della ASL i quali la ricevono e ne codificano riservatamente l’elenco nominativo, comprensivo dei dati anagrafici e del domicilio attuale.

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