Il Comune di Tivoli, con l’ordinanza n. 433, ha pubblicato le direttive in materia di vendita ed utilizzo di articoli pirotecnici e fuochi d’artificio. In particolare, da sabato 21 dicembre 2024 fino a tutto il giorno 6 gennaio 2025 vigerà:
1) il divieto di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alle categorie di cui all’art. 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015, nr. 123 – “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”, compresi gli ex fuochi di libera vendita, ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare, è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli o scintillanti e simili, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;
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2) il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla categoria F1, F2 e F3 (art. 3 D. Lgs. 29 luglio 2015, nr. 123) in luogo pubblico ed anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati; (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del D. Lgs. 29 luglio 2015, nr. 123);
3) il divieto di cedere, a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi di documento di identità;
Dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07:00 del 01 gennaio 2025 invece vigerà:
1) il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati senza la licenza di cui all’art. 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, nr. 773 – “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;
2) il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, solai, luci e vedute et similia, di consentire a chiunque l’uso, le ‘effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;
Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell’art. 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 – “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00). L’inosservanza della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per dieci giorni.
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