Tivoli segue ancora Guidonia, rinnovata l’ordinanza anti-alcol per un mese

Il Comune di Tivoli segue quello di Guidonia e anch’esso rinnova per un ulteriore mese l’ordinanza anti-alcol, in virtù dei recenti divieti non rispettati tra Villalba e Tivoli Terme. Un’ordinanza che ricordiamo essere valida non soltanto nelle zone sopracitate, ma su tutto il territorio comunale.

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Per questo il Comune ordina dalle 00,00 del giorno 9 settembre 2024 su tutto il territorio comunale il divieto dalle ore 21.00 alle ore 07.00 di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da chiunque effettuata (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, esercenti attività artigianali), anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, con esclusione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi e delle strutture ricettive;

Sarà vietato anche la vendita per asporto e di somministrazione di bevande, anche non alcoliche, in contenitori di vetro e lattine in alluminio da chiunque effettuata (esercizi di vicinato, attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi strutture ricettive compresi), con le sole eccezioni di seguito riportate:

● tramite servizio assistito al tavolo all’interno o all’esterno dei locali di esercizio, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori in vetro e lattine di alluminio a tal fine utilizzati;

● per la somministrazione al banco o al tavolo con utilizzo di bicchieri in vetro secondo i normali usi commerciali;

dalle ore 18,00 alle ore alle ore 07,00 è vietato il consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico con esclusione dei luoghi di svolgimento degli eventi e delle manifestazioni programmate e patrocinate dall’Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio e per tutta la durata degli stessi, rimanendo in vigore, in quest’ultima ipotesi tutti gli altri divieti sopra descritti. L’inosservanza è punita con una multa da 500 euro.

Nei primi due casi invece, l’inosservanza della presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria Euro 2.500,00. In caso di reiterazione della violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 5000,00 con segnalazione, qualora trattasi di attività commerciale, al Questore per l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni.

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