domenica , 8 Settembre 2024
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Fonte Nuova – Cani e gatti randagi, vietato sfamarli senza ciotole: rischio multe fino a 500 euro

Immagine di wirestock su Freepik

FONTE NUOVA – Constatato che, in particolare nella stagione estiva, la somministrazione incontrollata di cibo in favore di cani e/o gatti randagi o animali da affezione vaganti in genere determina situazioni nocive e pericolose dal punto di vista igienico – sanitario a causa dell’abbandono di rifiuti, avanzi di cibo o contenitori.

Considerate inoltre le numerose lamentele ed esposti di cittadini per le precarie condizioni igienico-sanitarie e di decoro di alcune vie ed aree all’interno del territorio comunale per la presenza di numerose colonie di animali da affezione vaganti in genere, abbondanti deiezioni animali nei pressi delle aree ove persistono le suddette colonie, l’assenza di idonea recinzione atta ad impedire lo sconfinamento di animali attratti dal cibo abbandonato, il rinvenimento di alcuni cadaveri di gattini;

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Il Comune di Fonte Nuova ha ordinato, a chiunque somministri cibo a cani e/o gatti randagi e/o animali da affezione vaganti in genere di provvedere ad utilizzare idonee ciotole con divieto assoluto di utilizzare contenitori monouso in plastica, carta, cartone e/o di abbandonare cibo senza alcun contenitore.

A chiunque si occupa stabilmente di ospitare cani e/o gatti randagi o animali da affezione vaganti in genere o a chiunque possa definirsi “tenutario di una colonia felina, canina e/o di animali da affezione vaganti in genere”, di evitare il degrado dell’area per cattiva manutenzione o per la presenza di un numero eccessivo di animali, di tenere pulito il suolo, di rimuovere tempestivamente gli avanzi di cibo e dei relativi contenitori, di ripulire l’area da eventuali deiezioni, limitando altresì al massimo anche i rumori e danneggiamenti.

A tutti i soggetti di cui sopra di provvedere:

  • alla tempestiva rimozione dei contenitori suddetti e/o degli eventuali residui alimentari e/o delle deiezioni;
  • ad adottare tutte le precauzioni idonee ad impedire che la presenza degli amici animali possa recare molestia;
  • ad adottare tutte le misure idonee a risolvere le eventuali criticità fonte di pericolo per l’igiene e l’incolumità pubblica;
  • a richiedere alla ASL competente per territorio la registrazione della colonia felina, canina e/o di animali da affezione vaganti in genere e la conseguente sterilizzazione degli animali della colonia.

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale
nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente
Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
Ogni violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, per cui non sia già prevista una specifica sanzione,
è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art.
7 bis del D.Lgs. 267/2000.

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