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1a categoria – Il Giudice “squalifica” la Sanpolese: fuori dalla coppa

Foto: Pagina Facebook Asd Sanpolese 1961

Con il Comunicato Ufficiale N. 292 il Giudice Sportivo ha ribaltato i verdetti del campo. La Sanpolese, che aveva passato il primo turno di Coppa Lazio 1a Categoria battendo il Castrum Monterotondo per 2-1, è stata infatti esclusa dalla competizione. La società eretina ha presentato ricorso per la presenza nella lista gara dei rossoblu del calciatore Eros Cerini, il quale risultava però essere squalificato. Nonostante il calciatore non abbia preso parte alla gara, la sua posizione risulta irregolare. Per questo a passare il turno è il Castrum Monterotondo. Ecco quanto deliberato dal giudice.

CASTRUM MONTEROTONDO – SANPOLESE 1961

Preso atto del ricorso proposto dalla società CASTRUM MONTEROTONDO, fatto pervenire nei termini previsti dalle norme vigenti, con il qual si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore CERINI Eros, della società SANPOLESE 1961, non avendo scontato la squalifica comminatagli con Comunicato Ufficiale n.166 del 14/12/2021.

Per l’effetto, chiede la vittoria. Il reclamo è fondato.

Infatti, il citato calciatore CERINI Eros, risulta in posizione irregolare non avendo scontato per intero la squalifica di due gare inflittegli con Comunicato Ufficiale n.166 del 14/12/2021:

– Lo stesso, difatti, ha scontato la prima giornata di squalifica nella gara Ginestra SANPOLESE 1961 dell8 gennaio 2023;

– Nella gara SANPOLESE 1961 CASTRUM MONTEROTONDO del 25 gennaio 2023, il CERINI, pur non essendo entrato in campo, era inserito in lista con il numero 13 e, pertanto, a termine di regolamento, non ha scontato l squalifica;

– Successivamente, nella gara SANPOLESE 1961 Ginestra dell1 marzo 2023, che non si è disputata per mancanza della squadra ospite, il suddetto calciatore CERINI Eros era inserito in lista con il numero 3 e, pertanto, a termine di regolamento, anche in questo caso non ha scontato la squalifica;

Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità della partecipazione del calciatore Cerini alla gara in oggetto, ai sensi dellart.21, commi 2 e 6 del C.G.S.,

PQM DELIBERA

– Di accogliere il ricorso proposto dalla società CASTRUM MONTEROTONDO;

– Di irrogare alla società SANPOLESE 1961 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3, nonché l’ammenda di euro 100,00;

– Di escludere la società SANPOLESE 1961 dal proseguo della manifestazione;

– Di inibire il dirigente accompagnatore, sig. GIUBILEI Cristiano, fino al 7/04/2023; – Di squalificare per una ulteriore giornata di gare il calciatore CERINI Eros;

– Il contributo va restituito

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